Art. 65 · Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali e le imprese di trasporto aereo. Lettere con valore dichiarato.
Convenzione

Art. 65

128 / 258

Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali e le imprese di trasporto aereo. Lettere con valore dichiarato.

In vigore dal 30 giu 1994
Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali e le imprese di trasporto aereo. Lettere con valore dichiarato. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria si sono prodotte nel servizio di una impresa di trasporto aereo, l'Amministrazione del paese che percepisce le spese di trasporto in base all', paragrafo 1, è tenuta sotto riserva dell'articolo primo, paragrafo 3 e dell' paragrafo 5, a rimborsare all'Amministrazione di origine l'indennizzo pagato al mittente. Essa ha facoltà di ricuperare questo importo presso l'impresa di trasporto aereo responsabile. Se, in virtù dell', paragrafo 2, l'Amministrazione di origine paga le spese di trasporto direttamente alla società aerea, essa stessa deve chiedere il rimborso dell'indennizzo a questa società.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-65