Art. 64 · Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali. Lettera con valore dichiarato.
Convenzione

Art. 64

127 / 258

Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali. Lettera con valore dichiarato.

In vigore dal 30 giu 1994
Determinazione della responsabilità tra le Amministrazioni postali. Lettera con valore dichiarato. 1. Salvo se diversamente dimostrato, la responsabilità incombe all'Amministrazione postale la quale, avendo ricevuto l'invio senza formulare osservazioni ed essendo in possesso di tutti i mezzi regolamentari d'indagine, non è in grado di effettuare ne la consegna al destinatario ne, se del caso la trasmissione regolare ad un'altra Amministrazione. 2. Un'Amministrazione intermedia o di destinazione è fino a prova del contrario e sotto riserva dei paragrafi 4, 7,e 8, esonerata da ogni responsabilità: a) se si e conformata con le disposizioni dell'articolo 170 del Regolamento relative al controllo individuale delle lettre con valore dichiarato; b) se è in grado di far valere che è stata adita di un reclamo solo dopo la distruzione dei documenti di servizio relativi all'invio ricercato, il termine di custodia previsto all'articolo 107 del Regolamento essendo scaduto; tale riserva non pregiudica i diritti del richiedente. 3. Salvo se diversamente dimostrata, l'Amministrazione che ha trasmesso una lettera con valore dichiarato ad un'altra Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità se l'Ufficio di scambio cui l'invio è stato recapitato non ha fatto pervenire con il primo corriere utilizzabile dopo il controllo, all'Amministrazione mittente un processo verbale che accerti l'assenza o l'alterazione sia del pacchetto intero dei valori dichiarati, sia dell'invio stesso. 4. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono verificate durante il trasporto senza che sia possibile determinare in quale territorio o nel servizio di quale paese il fatto è avvenuto, le Amministrazioni in causa si fanno carico del danno in parti uguali; tuttavia, se la defraudazione o l'avaria è stata constatata nel paese di destinazione o in caso di rinvio al mittente, nel paese di origine, spetta all'Amministrazione di questo paese di provare: a) che ne il pacco, la busta o il sacco e la sua chiusura, ne l'imballaggio e la chiusura dell'invio presentavano tracce apparenti di defraudazione o di avaria; b) che il peso accertato all'atto della spedizione non e cambiato. Dopo che tale prova è stata esperita dall'Amministrazione di destinazione o, se del caso, dall'Amministrazione di origine, nessuna delle altre Amministrazioni in causa può declinare la sua parte di responsabilità, appellandosi al fatto di avere consegnato l'invio senza che l'Amministrazione successiva abbia formulato obiezioni. 5. La responsabilità di una Amministrazione nei confronti delle altre Amministrazioni non può in alcun caso essere impegnata oltre il massimo della dichiarazione di valore da essa stabilita. 6. Se una lettera con valore dichiarato è stata smarrita, defraudata o avariata in circostanze di forza maggiore, l'Amministrazione nella cui competenza territoriale o nei cui servizi e avvenuta la perdita, la defraudazione o l'avaria sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione di origine solo se entrambe le Amministrazioni si assumono i rischi derivanti dal caso di forza maggiore. 7. Se la perdita, la defraudazione o l'avaria sono avvenute sul territorio o nell'ambito del servizio di una Amministrazione intermedia che non effettua il servizio di lettere con valore dichiarato o che ha stabilito un massimo inferiore all'importo della perdita, l'Amministrazione di origine si fa carico del danno non coperto dall'Amministrazione intermedia ai sensi dell'articolo primo, paragrafo 3, e del paragrafo 5 del presente articolo. 8. La regola prevista al paragrafo 7 e altresì applicata in caso di trasporto marittimo o aereo se la perdita, la defraudazione o l'avaria è avvenuta nell'ambito del servizio di un'Amministrazione che non accetta la responsabilità (, paragrafo 2, ordinale 3). 9. I diritti doganali ed altri il cui annullamento non ha potuto essere ottenuto, saranno a carico delle Amministrazioni responsabili della perdita, della defraudazione o dell'avaria. 10. L'Amministrazione che ha effettuato il pagamento dell'indennizzo e surrogata fino a concorrenza dell'importo di tale indennizzo, nei diritti della persona che lo ha ricevuto per quanto riguarda ogni eventuale ricorso sia contro il destinatario sia contro il mittente o contro terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-64