Art. 60 · Non responsabilità delle Amministrazioni postali. Invii raccomandati ed invii con ricevuta di ritorno
Convenzione

Art. 60

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Non responsabilità delle Amministrazioni postali. Invii raccomandati ed invii con ricevuta di ritorno

In vigore dal 30 giu 1994
Non responsabilità delle Amministrazioni postali. Invii raccomandati ed invii con ricevuta di ritorno 1. Le Amministrazioni postali cessano di essere responsabili degli invii raccomandati e degli invii con ricevuta di ritorno di cui hanno effettuato la consegna sia alle condizioni prescritte dal loro regolamento per gli invii di stessa natura sia alle condizioni previste all' paragrafo 3. La responsabilità tuttavia rimane se una defraudazione o un'avaria sono constatate sia prima della consegna sia all'atto del recapito dell'invio raccomandato e degli invii con ricevuta di ritorno o se, qualora ciò sia consentito dalla regolamentazione interna, il destinatario, se del caso il mittente se vi è un rinvio all'origine, formula riserve nel prendere in consegna un invio defraudato o avariato; 2. Le Amministrazioni postali non sono responsabili: dello smarrimento di invii raccomandati o di invii con ricevuta di ritorno; a) in caso di forza maggiore; l'Amministrazione nel cui servizio lo smarrimento è avvenuto, deve decidere in base alla legislazione del suo paese se questo smarrimento e dovuto a circostanze che costituiscono un caso di forza maggiore; queste sono portate a conoscenza dell'Amministrazione del paese di origine se quest'ultima lo richiede. Tuttavia, la responsabilità sussiste in caso di smarrimento di invii raccomandati nei confronti dell'Amministrazione del paese mittente che ha accettato di coprire i rischi di forza maggiore (, paragrafo 2); b) se, la prova della loro responsabilità non essendo stata amministrata in altro modo, esse non possono rendere conto di invii a seguito della distruzione dei documenti di servizio derivanti da casi di forza maggiore; c) se il mittente non ha formulato alcun reclamo entro il termine previsto all' del paragrafo 1; degli invii raccomandati o degli invii con ricevuta di ritorno i quali in base alla notifica dell'Amministrazione del paese di destinazione sono stati trattenuti o sequestrati in virtù della legislazione di questo paese; degli invii raccomandati o degli invii con ricevuta di ritorno confiscati o distrutti dall'Autorità competente qualora si tratti di invii il cui contenuto. e soggetto ai divieti di cui all', paragrafi 2, 3 lettera b) e 4; degli invii raccomandati o degli invii con ricevuta di ritorno avariati a seguito della natura del contenuto dell'invio. 3. Le Amministrazioni postali non assumono alcuna responsabilità per via delle dichiarazioni doganali,in qualunque forma siano effettuate e delle decisioni adottate dai servizi doganali in conformità con l', paragrafo 4, lettera f) all'atto della verifica degli invii di corrispondenza postale soggetti al controllo doganale.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-60