Convenzione
Art. 58
121 / 258Principio e portata della responsabilità delle Amministrazioni postali. Invii con ricevuta di ritorno
In vigore dal 30 giu 1994
Principio e portata della responsabilità delle Amministrazioni
postali. Invii con ricevuta di ritorno
1. Le Amministrazioni postali rispondono solo della perdita degli invii con ricevuta dl ritorno.. La loro responsabilità e impegnata sia per gli invii trasportati allo scoperto sia per quelli inoltrati in dispacci chiusi.
2. La manomissione o avaria totale del contenuto degli invii con ricevuta di ritorno è assimilata alla perdita, sotto riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto come sufficiente a proteggere efficacemente il contenuto contro rischi di furto o di avaria.
3. In caso di perdita di un invio con ricevuta di ritorno il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate,
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-58