Convenzione
Art. 56
119 / 258Consegna in mani proprie
In vigore dal 30 giu 1994
Consegna in mani proprie
1. Nelle relazioni tra le Amministrazioni che hanno dato il loro consenso gli invii raccomandati, gli invii con ricevuta di ritorno e le lettere con valore dichiarato sono, su richiesta del mittente, consegnati in mani proprie. Le Amministrazioni possono convenire di ammettere questa possibilità solo per gli invii raccomandati, gli invii con ricevuta di ritorno e le lettre con valore dichiarato, accompagnati da un avviso di ricevimento. Nei tre casi, il mittente paga la tassa speciale prevista all', paragrafo 1, lettera t).
2. Le Amministrazioni sono tenute ad effettuare due tentativi per recapitare questi invii solo se si presume che il secondo tentativo abbia possibilità di riuscire e qualora la regolamentazione interna lo consenta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-56