Convenzione
Art. 52
115 / 258Accettazione delle lettere con valore dichiarato
In vigore dal 30 giu 1994
Accettazione delle lettere con valore dichiarato
1. Possono essere scambiate lettere contenenti carte - valori, documenti o oggetti di valore, denominati "lettere con valore dichiarato" con una assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente. Questo scambio e limitato ai rapporti tra i Paesi membri le cui Amministrazioni postali hanno convenuto di accettare questi invii sia nelle loro relazioni reciproche sia unilateralmente.
2. Una ricevuta deve essere rilasciata gratuitamente al mittente all'atto del deposito di una lettera con valore dichiarato.
3. Le Amministrazioni adottano i provvedimenti necessari per fornire nella misura del possibile, il servizio delle lettere con valore dichiarato in tutti gli uffici del loro paese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-52