Convenzione
Art. 49
112 / 258Accettazione degli invii con ricevuta di ritorno consegna
In vigore dal 30 giu 1994
Accettazione degli invii con ricevuta di ritorno consegna
1. Gli invii della corrispondenza postale di cui all' possono essere spediti dal servizio degli invii con ricevuta di ritorno alle Amministrazioni e da parte delle Amministrazioni che consentono di accettarli.
2. All'atto del deposito è consegnata gratuitamente una ricevuta al mittente di un invio di tal genere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-49