Convenzione
Art. 45
108 / 258invii in franchigia di tasse e di diritti
In vigore dal 30 giu 1994
invii in franchigia di tasse e di diritti
1. Nei rapporti tra i Paesi membri le cui Amministrazioni postali si sono dichiarate d'accordo al riguardo, i mittenti possono farsi carico, mediante dichiarazione preliminare indirizzata all'ufficio di origine, della totalità delle tasse e dei diritti imposti sugli invii all'atto della possono farsi carico, mediante dichiarazione preliminare indirizzata all'ufficio di origine, della totalità delle tasse e dei diritti imposti sugli invii all'atto della consegna. Fino a quando un invio non e stato recapitato al destinatario il mittente può, successivamente al deposito, chiedere che l'invio sia recapitato in franchigia di tasse e di diritti.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, i mittenti devono impegnarsi a pagare le somme che potrebbero essere reclamate dall'Ufficio di destinazione e, se del caso, versare un congruo deposito cauzionale.
3. L'Amministrazione di origine riscuote sul mittente la tassa di cui all', paragrafo 1 lettera n), numero 1, che conserva come retribuzione per i servizi forniti nel paese di origine.
4. In caso di domanda formulata successivamente al deposito, l'Amministrazione di origine riscuote inoltre la tassa addizionale prevista all', paragrafo 1, lettera n) cifra 2. Se la domanda deve essere trasmessa per via telegrafica o ogni altro mezzo di telecomunicazione, il mittente deve inoltre pagare la tassa corrispondente.
5. L'Amministrazione di destinazione è autorizzata a riscuotere per ogni invio la tassa di commissione prevista all', paragrafo 1, lettera n) numero 3. Questa tassa è indipendente da quella prevista all'. Essa è riscossa dal mittente a favore dell'Amministrazione di destinazione.
6. Ogni Amministrazione ha diritto di limitare il servizio degli invii in franchigia di tasse e di diritti agli invii raccomandati ed alle lettere con valore dichiarato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-45