Art. 37 · Priorità di trattamento delle corrispondenze via aerea e degli invii prioritari
Convenzione

Art. 37

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Priorità di trattamento delle corrispondenze via aerea e degli invii prioritari

In vigore dal 30 giu 1994
Priorità di trattamento delle corrispondenze via aerea e degli invii prioritari Le Amministrazioni adottano ogni misura utile per: a) garantire nelle migliori condizioni il ricevimento e l'inoltro successivo dei pieghi contenenti corrispondenze aeree ed invii prioritari; b) vigilare sul rispetto degli accordi conclusi con i trasportatori per guanto riguarda la priorità di tali pieghi; c) accelerare le operazioni relative al controllo doganale delle corrispondenze aeree e degli invii prioritari a destinazione del loro paese; d) ridurre al minimo indispensabile i termini richiesti per inoltrare nei paesi di destinazione le corrispondenze aeree e gli invii prioritari depositati nel loro paese e per fare distribuire ai destinatari le corrispondenze aeree e gli invii prioritari che giungono dall'estero.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-37