Convenzione
Art. 14
77 / 258Impegni relativi a misure penali
In vigore dal 30 giu 1994
Impegni relativi a misure penali
I Governi dei Paesi membri si impegnano ad adottare o a proporre alle autorità legislative del loro paese le misure necessarie:
a) per reprimere la contraffazione di francobolli, anche ritirati dalla circolazione, di tagliandi postali internazionali e di tessere di riconoscimento postali;
b) per reprimere l'uso o l'immissione in circolazione:
1- di francobolli postali contraffatti (anche ritirati dalla circolazione) o già utilizzati, nonché di impronte contraffatte o già utilizzate di macchine affrancatrici o di stampanti tipografiche;
2-di tagliandi postali internazionali contraffatti
3-di tessere di riconoscimento postali contraffatte:
c) per reprimere l'impiego doloso di tessere di riconoscimento postali regolamentari;
d) per vietare e reprimere ogni operazione dolosa di fabbricazione ed immissione in circolazione di bolli e francobolli utilizzati nel servizio postale, contraffatti o imitati in modo tale da poter essere confusi con i bolli ed i francobolli emessi dall'Amministrazione postale di uno dei Paesi membri;
e) per impedire e, se del caso, reprimere l'inserimento di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché di materie esplosive, infiammabili o di altre materie pericolose in spedizioni postali per le quali questo inserimento non è stato espressamente autorizzato dalla Convenzione e dalle Intese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-14