Convenzione
Art. 11
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In vigore dal 30 giu 1994
Moduli
1. Il testo, i colori e le dimensioni dei moduli devono essere quelli prescritti dai regolamenti della Convenzione e dalle intese.
2. I moduli utilizzati dalle Amministrazioni nei loro reciproci rapporti devono essere redatti in lingua francese con o senza traduzione interlineare a meno che le amministrazioni interessate non dispongano diversamente mediante intesa diretta.
3. I moduli utilizzati dalle Amministrazioni postali nonché le loro eventuali copie devono essere compilati in modo tale che le iscrizioni siano perfettamente leggibili. Il modulo originale è trasmesso all'Amministrazione interessata o alla parte maggiormente interessata.
4. I moduli ad uso del pubblico devono comportare una traduzione inter-lineare in lingua francese se non sono stampati in questa lingua.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-c-11