Art. 11 · Compilazione di conti
Accordo VagliaTitolo VI

Art. 11

222 / 258

Compilazione di conti

In vigore dal 30 giu 1994
Compilazione di conti 1. Ciascuna Amministrazione di pagamento compila, per ciascuna Amministrazione di emissione, un conto mensile conforme al modello MP 5 allegato degli importi pagati per i vaglia ordinari, oppure un conto mensile MP 15 allegato, per l'importo delle liste ricevute durante il mese per i mandati inviati per mezzo di liste; i conti mensili sono incorporati periodicamente in un conto generale che dà luogo alla determinazione di un saldo. 2. In caso di attuazione del sistema di scambio misto di cui all'articolo RE 503, ciascuna Amministrazione di pagamento compila un conto mensile degli importi pagati, se i vaglia pervengono dall'Amministrazione di emissione direttamente nei suoi uffici di pagamento, oppure un conto mensile per l'importo dei mandati ricevuti durante il mese, se i vaglia pervengono dagli uffici postali dell'Amministrazione di emissione all'Ufficio di cambio. 3. Se i mandati sono stati pagati in valute diverse, il titolo di credito più debole e convertito nella valuta del titolo di credito più forte, adottando come base di conversione il periodo cui il conto fa riferimento; tale corso medio deve essere calcolato uniformemente a quattro decimali. 4. Il saldo dei conti può anche essere effettuato sulla base dei conti mensili, senza compensazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-av-11