Accordo Vaglia›Titolo VI
Art. 1
212 / 258Oggetto dell'Intesa
In vigore dal 30 giu 1994
ACCORDO RELATIVO AI VAGLIA POSTALI
I sottoscritti plenipotenziari dei Governi dei Paesi-membri
dell'Unione, visto l' paragrafo 4 della Costituzione dell'Unione Postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno di comune accordo e sotto riserva dell', paragrafo 3 di detta convenzione, stipulato il seguente Accordo:
Articolo primo
Oggetto dell'Intesa
1. Il presente Accordo regola lo scambio di vaglia postali che i
Paesi contraenti convengono di istituire nelle loro reciproche relazioni.
2. Organismi non postali possono partecipare tramite
l'Amministrazione postale allo scambio regolato dalle norme del presente Accordo. Tali organismi dovranno accordarsi con l'Amministrazione postale del loro Paese al fine di garantire la completa attuazione di tutte le clausole dell'Accordo e, nell'ambito di questo accordo, esercitare i loro diritti ed adempiere ai loro obblighi in quanto Organizzazioni postali come definite dal presente Accordo; l'Amministrazione postale funge da intermediaria nei loro collegamenti con le Amministrazioni postali degli altri paesi contraenti e con l'Ufficio internazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-av-1