Art. 13 · Invii caduti in rifiuto
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Art. 13

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Invii caduti in rifiuto

In vigore dal 30 giu 1994
Invii caduti in rifiuto Un invio rifiutato dal destinatario o un invio caduto in rifiuto deve essere rinviato senza oneri supplementari al mittente dal servizio EMS.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-aq-13