Art. 8 · Responsabilità
Accordo

Art. 8

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Responsabilità

In vigore dal 30 giu 1994
Responsabilità 1. Le Amministrazioni sono responsabili dei fondi riscossi fino a quando il vaglia di rimborso non e regolarmente pagato o fino alla regolare iscrizione a credito sul conto corrente postale del beneficiario. Inoltre le Amministrazioni sono responsabili, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, della consegna degli invii senza Incasso di fondi o contro riscossione di un importo inferiore all'ammontare del rimborso. Le Amministrazioni non si assumono alcuna responsabilità per i ritardi che possono verificarsi nell'incasso e nell'invio dei fondi. 2. Nessuna indennità e dovuta a titolo dell'importo del rimborso: a) se la mancata riscossione deriva da un errore o da una negligenza del mittente: b) se l'invio non è stato consegnato in quanto è oggetto dei divieti stabiliti sia dalla Convenzione (, paragrafi 1, 2 e 3, lettera b sia dall'intesa relativa ai pacchi postali (, lettere a) numeri 2, 4, 5, 6, 7, 8, e b) e ): c) se nessun reclamo è stato depositato entro il termine di cui all', paragrafo 1 della Convenzione. 3. L'obbligo di pagare l'indennità incombe all'Amministrazione di origine dell'invio: questa pub esercitare il suo diritto di ricorso contro l'Amministrazione responsabile, la quale è tenuta a rimborsarle, alle condizioni fissate dall' della Convenzione, gli importi anticipati per suo conto. L'Amministrazione che ha sostenuto per ultima il pagamento dell'indennità ha un diritto di ricorrere, fino a concorrenza dell'importo di questa indennità, contro il destinatario, contro il mittente o contro terzi. L' della Convenzione relativo ai termini di pagamento dell'indennità per la perdita di un invio raccomandato si applica, per tutte le categorie di invii in contrassegno, al pagamento delle somme incassate o dell'indennità. 4. L'Amministrazione di destinazione non è responsabile delle irregolarità commesse qualora essa possa: a) provare che la colpa e dovuta alla inosservanza di una disposizione regolamentare da parte dell'Amministrazione del paese di origine: b) stabilire che, al momento della trasmissione nel suo servizio, l'invio e, trattandosi di un pacco postale il bollettino di spedizione inerente non recavano le disposizioni regolamentari. Se la responsabilità non può essere chiaramente imputata ad una delle due Amministrazioni, queste si assumono l'onere del danno in pari misura. 5. Se il destinatario ha restituito un invio che gli e stato consegnato senza riscossione dell'importo del rimborso, il mittente e avvisato che può ritirarlo entro un termine di tre mesi, a condizione di rinunciare al pagamento dell'importo del rimborso o di restituire l'importo ricevuto ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra. Se il mittente prende in consegna l'invio, l'importo rimborsato e restituito all'Amministrazione o alle Amministrazioni che hanno subito il danno. Se il mittente rinuncia a prendere in consegna l'invio, quest'ultimo diventa di proprietà dell'Amministrazione o delle Amministrazioni che hanno subito il danno.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-8