Art. 54 · Principio generale
Accordo

Art. 54

178 / 258

Principio generale

In vigore dal 30 giu 1994
Principio generale 1. L'assegnazione delle quote alle Amministrazioni interessate è effettuata in linea di massima per ogni pacco. 2. Tuttavia nel caso di invio mediante pieghi diretti, l'Amministrazione di origine può intendersi con l'Amministrazione di destinazione per l'assegnazione globale di quote in base alla gradazione di peso. 3. Sempre nel caso di invio mediante pieghi diretti, l'Amministrazione di origine può decidere di comune accordo con l'Amministrazione di destinazione e se dei caso con le Amministrazioni intermedie di accreditarle degli importi calcolati per pacco o per chilogrammo di peso lordo dei pieghi in base alle quote territoriali e marittime.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-54