Art. 52 · Tassi di base e calcolo delle spese di trasporto aereo
AccordoTitolo IV

Art. 52

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Tassi di base e calcolo delle spese di trasporto aereo

In vigore dal 30 giu 1994
Tassi di base e calcolo delle spese di trasporto aereo 1. Il tasso di base da applicare al saldo dei conti tra le Amministrazioni per i trasporti aerei è fissato a 0.568 millesimo di DTS, per chilogrammo di peso lordo e per chilometro; questo tasso è applicato proporzionalmente alle frazioni di chilogrammo. 2. Le spese di trasporto aereo relative ai pieghi di pacchi aerei sono calcolate secondo il tasso di base effettivo di cui al paragrafo 1 e le distanze chilometriche menzionate nell'"Elenco delle distanze aerepostali" di cui all'articolo 225, paragrafo 1, capoverso b) del Regolamento di esecuzione della convenzione da una parte, e d'altra parte secondo il peso lordo dei pieghi. 3. Le spese dovute all'Amministrazione intermedia per il trasporto aereo dei pacchi aereo allo scoperto sono fissate in linea di massima come indicato al paragrafo 1 ma relativamente ad ogni mezzo chilogrammo per ciascun paese di destinazione. Tuttavia, se il territorio del paese di destinazione di questi colli è disimpegnata da una o più linee che comportano vari scali su questo territorio, le spese di trasporto sono calcolate in base al tasso medio ponderato, determinato in funzione del peso dei colli sbarcati in ciascun scalo. Le spese da pagare sono calcolate pacco per pacco, il peso di ciascuno essendo arrotondato al mezzo chilogrammo immediatamente superiore. 4. Ciascuna Amministrazione di destinazione che assicura il trasporto aereo dei pacchi aerei all'interno del suo paese nell'ambito del corriere internazionale ha diritto al rimborso dei costi supplementari causati da questo trasporto, a condizione che la distanza media ponderata dei percorsi effettuati superi 300 km. Queste spese devono essere uniformi per tutti i pieghi provenienti dall'estero, a prescindere dal fatto che i pacchi aereo siano successivamente inoltrati o meno per via aerea. 5. Le spese di cui al paragrafo 4 sono stabilite sotto forma di un prezzo unitario calcolato per tutti i pacchi aerei a destinazione del paese, in base al tasso effettivamente pagato per il trasporto aereo dei pacchi aerei nel paese di destinazione, meno le spese di trasporto corrispondenti via terra, senza superare il tasso massimo previsto al paragrafo i ed in base alla distanza media ponderata dei percorsi effettuati dai pacchi aerei del servizio internazionale nel sistema interno aereo. La distanza media ponderata è calcolata dall'Officio internazionale in funzione del peso lordo di tutti i pieghi di pacchi aerei che giungono nel paese di destinazione, compresi i pacchi aerei che non sono successivamente inoltrati per via aerea all'interno di questo Paese. 6. Il diritto al rimborso delle spese di cui. al paragrafo 4 e subordinato alle condizioni fissate all', paragrafo 5. 7. Il trasbordo durante il percorso nello stesso aeroporto dei pacchi aerei che utilizzano successivamente un certo numero di servizi aerei distinti avviene senza spese. 8. Nessuna quota territoriale di transito e dovuta per: a) il trasbordo dei pieghi-aerei tra due aeroporti che disimpegnano la stessa città; b) il trasporto di questi pieghi tra un aeroporto che disimpegna una città ed un deposito situato in questa stessa città ed il ritorno di questi stessi pieghi in vista del loro successivo inoltro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-52