Accordo›Sez. II
Art. 33
186 / 258Pacchi pervenuti ad erronea destinazione e da rispedire
In vigore dal 30 giu 1994
Pacchi pervenuti ad erronea destinazione e da rispedire
1. Ogni pacco pervenuto ad erronea destinazione a seguito di un errore imputabile al mittente o all'Amministrazione di invio e rispedito verso la sua destinazione reale tramite la via più diretta utilizzata dall'Amministrazione alla quale il pacco è pervenuto.
2. Ogni pacco aereo pervenuto ad erronea destinazione deve obbligatoriamente essere rinviato per via aerea.
3. Ogni pacco rispedito in applicazione del presente articolo e soggetto ai contributi derivanti dall'inoltro verso la sua reale destinazione ed alle tasse ed ai diritti menzionati all' paragrafo 6, Lettera C).
4. Tali quote, tasse e diritti sono riscosse presso l'Amministrazione da cui dipende l'ufficio di scambio che ha inoltrato il pacco verso un'erronea destinazione. Tale Amministrazione si rivarrà, se del caso, sul mittente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-33