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Art. 26
168 / 258Regole generali per il recapito. Termini di custodia
In vigore dal 30 giu 1994
Regole generali per il recapito. Termini di custodia
1. Come, regola generale, i pacchi sono recapitati ai destinatari nel più breve termine possibile, in conformità con le disposizioni in vigore nel paese di destinazione. Se i pacchi non sono recapitati a domicilio, i destinatari devono, salvo impedimenti, essere informati senza indugio del loro arrivo.
2. Ogni pacco il cui arrivo è stato notificato al destinatario e conservato a sua disposizione per quindici giorni o al massimo un mese a decorrere dal giorno successivo alla spedizione dell'avviso: questo termine può eccezionalmente essere portato a due mesi se la regolamentazione dell'Amministrazione di destinazione lo consente. Il termine di custodia previsto in questo paragrafo e rinnovato se il mittente ha chiesto in base all' paragrafo 1, capoversi a), c), numero 2 e d) che il destinatario sia avvisato una seconda volta.
3. Se l'arrivo del pacco non ha potuto essere notificato al destinatario, il termine di custodia è quello prescritto dalla regolamentazione del paese di destinazione; questo termine applicabile anche al pacchi indirizzati fermo posta, decorre dal giorno successivo al giorno in cui il pacco è conservato a disposizione del destinatario e non può in linea di massima superare due mesi; il rinvio del pacco al mittente deve avvenire entro un termine più breve se quest'ultimo ha fatto richiesta in tal senso in una lingua nota nel paese di destinazione.
4. I termini di custodia previsti ai paragrafi 2 e 3 sono applicabili in caso di rispedizione, ai pacchi che devono essere distribuiti dal nuovo Ufficio di destinazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-26