Accordo›Sez. II
Art. 15
181 / 258Tariffa
In vigore dal 30 giu 1994
Tariffa
1. La tariffa delle tasse supplementari di cui all' è fissata in conformità con le indicazioni della tabella in appresso:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Le Amministrazioni che riscuotono nel loro regime interno tasse supplementari superiori a quelle fissate al paragrafo 1 sono autorizzate, se conservano integralmente queste ultime, ad applicare nel servizio internazionale i tassi del regime interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-15