Art. 12 · Pacchi con valore dichiarato
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Art. 12

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Pacchi con valore dichiarato

In vigore dal 30 giu 1994
Pacchi con valore dichiarato 1. Per i pacchi con valore dichiarato si applica la riscossione sul mittente ed il pagamento anticipato delle seguenti tasse: a) tasse autorizzate nel presente titolo; b) a titolo opzionale, una tassa d'invio non superiore alla tassa di raccomandazione di cui all', paragrafo 1, lettera p), della Convenzione o ad una tassa corrispondente del servizio interno qualora questa sia più elevata o, in via eccezionale, una tassa di 3,27 DTS al massimo; c) tassa ordinaria di assicurazione: al massimo 0,33 DTS per 65,34. DTS o frazione di 65,34 DTS dichiarati, o 1/2 per cento del livello di valore dichiarato o la tassa di servizio interno se questa e più elevata. 2. Inoltre, è autorizzata la riscossione da parte delle Amministrazioni che accettano di coprire i rischi eventualmente derivanti da casi di forza maggiore, di una "tassa per rischi di forza maggiore" da stabilirsi in modo tale che la somma totale formata da questa tassa e la tassa ordinaria di assicurazione non superi il massimo previsto al paragrafo 1, lettera c). 3. Le Amministrazioni possono inoltre riscuotere presso i mittenti o i destinatari le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna per i provvedimenti eccezionali di sicurezza adottati per i pacchi con valore dichiarato.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-12