Art. 11 · Pacchi in franchigia di tasse e di diritti
Accordo

Art. 11

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Pacchi in franchigia di tasse e di diritti

In vigore dal 30 giu 1994
Pacchi in franchigia di tasse e di diritti 1. I pacchi in franchigia di tasse e di diritti sono soggetti ad una tassa detta "tassa di franchigia al recapito" il cui importo è fissato a 0,98 DTS per pacco al massimo. Questa tassa è riscossa dall'Amministrazione di origine che la conserva come corrispettivo dei servizi forniti nel paese di origine. 2. Se la franchigia al recapito è richiesta successivamente al deposito del pacco, viene percepita sul mittente una tassa supplementare per la richiesta di franchigia di recapito all'atto della presentazione della domanda. Questa tassa il cui importo è stabilito a 1,31 DTS al massimo, è riscossa dall'Amministrazione di origine. Se la domanda deve essere trasmessa per via telegrafica o con ogni altro mezzo appropriato di telecomunicazione, il mittente deve inoltre pagare la tassa corrispondente. 3. L'Amministrazione di destinazione è autorizzata a riscuotere una tassa di commissione di 0,98 DTS al massimo per pacco. Questa tassa e indipendente dalla tassa di presentazione alla dogana di cui all', lettera c). Essa è richiesta al mittente a vantaggio dell'Amministrazione di destinazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;375#art-a-11