Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 giu 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il seguente regolamento:
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1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili (MOD 87), adottati a Ginevra nel 1987, nonché agli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (CAMR 92), adottati a Malaga-Torremolinos nel 1992.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREATTA, Ministro degli affari esteri
COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione
PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 18
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-13;372#art-1