Art. 3
3 / 5In vigore dal 4 mag 1994
1. Il testo del punto 1 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall' della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, è sostituito dal seguente:
"1. Gli apparecchi di cui all', paragrafo 1, devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2:
- EN 81 - 1 (edizione del dicembre 1985). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi.
Parte 1: ascensori elettrici.".
- EN 81 - 2 (edizione del novembre 1987). Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi.
Parte 2: ascensori elettrici".
2. Nel punto 2 dell'allegato I della direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984, n. 84/529/CEE, come sostituito dall' della direttiva della Commissione del 18 giugno 1986, n. 86/312/CEE, le parole: "2. Tale norma è applicabile con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1." sono sostituite dalle seguenti: "2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche: 2.1 Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81.1 - Edizione del dicembre 1985).".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-28;268#art-3