Art. 17
17 / 18Piante organiche
In vigore dal 26 mag 1994
1. Alla rideterminazione delle piante organiche del Ministero si provvederà ai sensi dell' del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-24;283#art-17