Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 25 mar 1994
1. La Direzione generale dei servizi generali e del personale svolge le seguenti funzioni: a) gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e supporto tecnico al responsabile dei sistemi informativi automatizzati mediante apposito servizio, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; b) statistica agraria e agroalimentare; c) promozione di studi e ricerche finalizzati all'agricoltura; d) informazione, anche attraverso la radiotelevisione, nelle materie agricole e agroindustriali e promozione commerciale dei relativi prodotti in campo nazionale ed internazionale; e) amministrazione del personale del Ministero, con esclusione di quello appartenente al Corpo forestale dello Stato e all'Ispettorato centrale repressione frodi; f) gestione dei beni demaniali e patrimoniali di pertinenza del Ministero stesso, esclusi quelli del Corpo forestale dello Stato e quelli di cui all', comma 2; g) predisposizione del bilancio del Ministero; h) vigilanza sugli enti operanti in agricoltura sottoposti alla tutela o vigilanza del Ministero, compresi gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, gli enti di bonifica e trasformazione fondiaria, i consorzi agrari e, per la residua competenza amministrativa, le gestioni di ammasso; i) cura delle relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni; l) studio e trattazione, con i Ministeri competenti, delle questioni tributarie e previdenziali concernenti l'agricoltura e le foreste, l'agroindustria e la pesca; m) controllo ispettivo ai sensi dell', comma 3, della legge n. 491 del 1993.
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