Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 25 mar 1994
1. La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche ha competenza in materia di: a) politica forestale e montana negli aspetti protettivi, produttivi e ambientali; b) partecipazione all'elaborazione di direttive e regolamenti comunitari inerenti il comparto forestale; c) interventi di carattere nazionale nella materia sub a); d) adempimenti relativi alle convenzioni internazionali in materia di protezione della fauna e della flora, salvo quanto previsto all', comma 1, lettera e); e) ricerca e sperimentazione in materia forestale; f) attività di cui all', comma 1, lettera m), limitatamente alle specie forestali; g) polizia forestale e ambientale; h) programmazione e coordinamento nonché attività e interventi di carattere nazionale per la prevenzione degli incendi boschivi e la difesa dagli stessi; i) istruttoria per il coordinamento delle iniziative regionali nella elaborazione dei piani di irrigazione; l) interventi strutturali di carattere nazionale relativamente all'irrigazione, alla bonifica e alla sistemazione del territorio; m) assetto, anche urbanistico, del territorio rurale, disciplina e salvaguardia dell'ambiente naturale; n) iniziative per la difesa del suolo; o) affari concernenti le funzioni di cui all', comma 4, lettera d), della legge n. 491 del 1993. 2. La Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche esercita le funzioni di cui all' del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, e sovraintende alla gestione dei beni dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali e di quelli di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. Le funzioni di cui alle lettere h), m) ed n) del comma 1 sono svolte fatte salve le competenze degli altri dicasteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-03-15;197#art-6