Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 25 mar 1994
1. La Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali svolge le seguenti funzioni: a) partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie in materia di politiche dei mercati; b) partecipazione all'elaborazione delle determinazioni comunitarie in materia di produzione agroindustriale di cui all', comma 4, lettera b), della legge n. 491 del 1993 e in materia di concorrenza in agricoltura e nell'agroindustria; c) attuazione sul piano interno, d'intesa con l'AIMA e le altre direzioni generali interessate, delle determinazioni comunitarie di cui alle lettere a) e b); d) indirizzo e coordinamento degli interventi socio-strutturali comunitari in favore delle aziende agricole finanziati dal Fondo agricolo europeo; misure di accompagnamento della politica agricola comunitaria; e) orientamento delle politiche nazionali di programmazione e d'intervento per la regolazione dei mercati; f) partecipazione alle attività degli organismi internazionali ed alla preparazione degli accordi internazionali, salvo quanto previsto all', comma 1, lettera r), nonché ai rapporti agricoli multilaterali e bilaterali con Paesi terzi; tenuta del Codex alimentarius; g) iniziative in materia di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari italiani; h) partecipazione alle iniziative di cooperazione agricola con i Paesi in via di sviluppo, salvo quanto previsto dall', comma 1, lettera r); i) affari concernenti il FEOGA e relativi rapporti finanziari. 2. Le attività di cui alle lettere a), b) ed f) del comma 1 si svolgono d'intesa con il Ministero degli affari esteri e ferme restando le competenze di coordinamento nelle materie internazionali e comunitarie spettanti al Ministero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
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