Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 feb 1994
1. L' del regolamento è sostituito dal seguente: ". - 1. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-12;104#art-2