Capo I
Art. 8
8 / 19Armamento di reparto - Costituzione
In vigore dal 12 apr 1994
1. Costituiscono armamento di reparto le armi per l'uso delle quali è richiesto addestramento obbligatorio di base. Esse sono:
a) pistola semiautomatica;
b) pistola mitragliatrice;
c) fucile o carabina ad anima rigata;
d) artifici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-8