Art. 8 · Armamento di reparto - Costituzione
Capo I

Art. 8

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Armamento di reparto - Costituzione

In vigore dal 12 apr 1994
1. Costituiscono armamento di reparto le armi per l'uso delle quali è richiesto addestramento obbligatorio di base. Esse sono: a) pistola semiautomatica; b) pistola mitragliatrice; c) fucile o carabina ad anima rigata; d) artifici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-07;210#art-8