Art. 9
9 / 10Pubblicità degli incarichi
In vigore dal 9 feb 1994
1. Presso la segreteria del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente, di tutti gli incarichi, conferiti o autorizzati e dei relativi previsti compensi, nonché dei compensi effettivamente percepiti.
2. Tutti gli avvocati e procuratori sono tenuti a dare, entro quindici giorni, comunicazione scritta alla segreteria del Consiglio degli avvocati e dei procuratori dello Stato dell'accettazione degli incarichi retribuiti, conferiti, autorizzati e ricevuti, precisando altresì l'ammontare lordo dei compensi entro quindici giorni dall'avvenuto pagamento del primo in caso di pagamenti periodici.
3. Per gli incarichi retribuiti, conferiti, autorizzati, ricevuti dal 1 gennaio 1988 in poi o comunque in corso di svolgimento a tale data, la comunicazione di cui al comma 2 è limitata ai dati richiesti dalla segreteria del Consiglio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. La mancanza o l'inesattezza delle comunicazioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento o del conferimento dell'incarico cui esse si riferiscono e l'esclusione da ulteriori conferimenti o autorizzazioni per almeno un triennio dalla data dell'accertamento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.
5. Dell'elenco di cui al comma 1 possono prendere visione in ogni momento tutti gli avvocati e procuratori dello Stato con vincolo di riservatezza, fatti salvi i poteri e le facoltà previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. È in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o dell'autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-31;584#art-9