Art. 1
1 / 2In vigore dal 8 gen 1994
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'art. 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica siano emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. All'art. 373 (art. 176 cod. str.), comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
" c) le autoambulanze con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici;".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-12-16;575#art-1