Art. 5 · Reiezione delle istanze di concessione

Art. 5

5 / 19

Reiezione delle istanze di concessione

In vigore dal 19 gen 1994
1. L'autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell' è il Ministro dell'interno. 2. L'istanza di cui al comma 1 può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572#art-5