Art. 17 · Certificazione della condizione d'apolidia

Art. 17

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Certificazione della condizione d'apolidia

In vigore dal 19 gen 1994
1. Il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza in Italia; c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide. 2. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572#art-17