Art. 17
17 / 19Certificazione della condizione d'apolidia
In vigore dal 19 gen 1994
1. Il Ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita;
b) documentazione relativa alla residenza in Italia;
c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2. È facoltà del Ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-12;572#art-17