Art. 6
6 / 10Comunicazione degli incarichi nell'àmbito degli uffici di appartenenza
In vigore dal 3 nov 1993
Comunicazione degli incarichi nell'àmbito
degli uffici di appartenenza
1. Tutti gli incarichi sono comunicati, secondo le disposizioni em- anate dal Consiglio di presidenza, rispettivamente: dai magistrati del Consiglio di Stato al presidente del Consiglio di Stato e al presidente della sezione di appartenenza; dai magistrati dei tribunali amministrativi regionali al presidente del tribunale amministrativo nonché, dandosene il caso, a quello della sezione staccata e a quello della sezione interna.
2. Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti della sezione del Consiglio di Stato, quelli dei tribunali amministrativi regionali e delle loro sezioni tengono conto delle suddette comunicazioni per le valutazioni di opportunità inerenti alla ripartizione dei magistrati fra le sezioni di una stessa sede, alla composizione dei collegi ed all'assegnazione degli affari, ferme in ogni caso le regole in materia di astensione obbligatoria.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-10-06;418#art-6