Art. 8
8 / 8In vigore dal 15 ott 1993
1. L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, è sostituito dal seguente:
"Art. 54 (Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri Stati della CEE ). - 1. I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle regioni e province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.
2. Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.
3. In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei giornalisti, con funzioni di interprete.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 settembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1993
Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 2
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-09-21;384#art-8