Art. 12
12 / 12Entrata in vigore
In vigore dal 29 ott 1993
1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall', comma 2, dell', comma 3, dall', comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1 agosto 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1993
Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 3
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-26;412#art-12