Art. 12 · Entrata in vigore

Art. 12

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Entrata in vigore

In vigore dal 29 ott 1993
1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le disposizioni di cui agli hanno effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall', comma 2, dell', comma 3, dall', comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1 agosto 1994. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1993 Atti di Governo, registro n. 89, foglio n. 3
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