Art. 8 · Particolari condizioni di ammissibilità di alcuni debiti

Art. 8

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Particolari condizioni di ammissibilità di alcuni debiti

In vigore dal 12 ott 1993
1. I debiti nei confronti degli istituti assistenziali e previdenziali sono definiti dall'organo straordinario di liquidazione direttamente con gli enti interessati. 2. I debiti per acquisizione di aree sono ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni: a) l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti; b) non sia più possibile la retrocessione dell'immobile occupato; c) l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua; d) l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di documentazione prodotta in conformità alle tipologie individuate dall', comma 4- bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. 3. Sono ammissibili alla liquidazione, se spettanti, solo i debiti per interessi e rivalutazione monetaria o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto. 4. Gli interessi corrispettivi sono ammessi alla liquidazione solo a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione di dissesto. 5. Gli oneri per rivalutazioni monetarie o altro sono ammessi alla liquidazione solo se dovuti in base a sentenza definitiva o definiti con atto transattivo nel loro ammontare riferito alla data della deliberazione di dissesto. 6. I debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici sono ammissibili alla liquidazione se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'ente, e i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico comunale conformi alle disposizioni sulla contabilità dei lavori pubblici (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; regio decreto 25 maggio 1895, n. 350; decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063). 7. I debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all'ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e dal segretario dell'ente e se le parcelle riportino il visto di congruità dell'ordine professionale. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilità è condizionata esclusivamente al visto di congruità dell'ordine competente.
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