Art. 7
7 / 20Acquisizione della massa attiva
In vigore dal 12 ott 1993
1. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla riscossione dei residui attivi. È autorizzato ad approvare i ruoli delle imposte e delle tasse non riscosse, nonché a richiedere il versamento dei canoni patrimoniali, tutti relativi agli esercizi precedenti alla deliberazione di dissesto. L'organo straordinario di liquidazione è abilitato a compiere tutti gli atti necessari alla riscossione dei crediti facenti parte della massa attiva, nei tempi più brevi resi possibili dalla normativa vigente, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione da parte del Ministero dell'interno.
2. L'individuazione del patrimonio disponibile da alienare è fatta sulla base dell'inventario dei beni dell'ente, di qualsiasi atto o scrittura patrimoniale, delle risultanze del catasto o di altri pubblici uffici, nonché di ogni altra risultanza scritta o verbale.
3. La stima dei beni destinati alla vendita è effettuata dal tecnico dell'ente o da periti privati in caso di necessità, sulla base dei valori di mercato. La vendita è disposta dopo l'approvazione ministeriale del piano di liquidazione.
4. L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per l'alienazione autorizzata col decreto ministeriale, stabilendo anche le modalità di vendita più opportune, tra quelle previste dalle norme vigenti in materia. Sino all'alienazione del patrimonio disponibile, l'organo straordinario di liquidazione, ultimata l'individuazione dei beni da alienare, li prende in consegna e ne cura la conservazione, avvalendosi della struttura dell'ente.
5. L'organo straordinario di liquidazione delibera l'assunzione del mutuo a fronte del contributo erariale, dopo l'autorizzazione ministeriale, senza necessità di altro adempimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-7