Art. 5 bis
19 / 20Piano di rilevazione della massa passiva .
In vigore dal 12 lug 1996
(Piano di rilevazione della massa passiva).
1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.
2. Fanno parte della massa passiva:
a) le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell' del presente decreto;
b) i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell' del presente decreto;
c) i debiti di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:
a) le generalità identificative del creditore;
b) l'importo del debito distinto per capitale ed accessori;
c) l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui è sorta la stessa;
d) il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito.
Per le passività derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruità della prestazione resa, ove ciò sia possibile sulla base degli elementi disponibili.
4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-24;378#art-5-bis