Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 21 mag 1993
1. Nelle operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia ad alta voce in primo luogo i voti espressi in favore del candidato alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-28;132#art-14