Art. 12 · Entrata in vigore

Art. 12

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Entrata in vigore

In vigore dal 11 apr 1993
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 aprile 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 27
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