Art. 10
10 / 12P e r s o n a l e
In vigore dal 11 apr 1993
1. Presso il Dipartimento e presso ciascun Servizio sono istituite dotazioni organiche. Per il personale appartenente alle qualifiche funzionali sono individuati specifici profili professionali, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Le dotazioni organiche del Dipartimento e di ciascun Servizio sono stabilite nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate al presente regolamento, che si aggiungono alle tabelle A e B allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il personale inquadrato nei ruoli amministrativi e nei ruoli indistinti per le qualifiche funzionali 5a, 4a e 3a dei Servizi ai sensi dell'art. 18, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è trasferito nel ruolo di cui alla allegata tabella A sulla base delle posizioni giuridiche ed economiche possedute alla medesima data e con effetto da tale data.
4. I decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell', comma 2, della legge, che istituiscono nuovi Servizi, determinano le dotazioni organiche necessarie.
5. Nei limiti indicati nella tabella A, il Dipartimento può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo e di comando proveniente da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, anche economici, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e di esperti e consiglieri a tempo parziale.
6. Il personale da collocare fuori ruolo e da comandare ai sensi del comma 5 è richiesto nominativamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, che debbono dar corso alle richieste stesse, previo consenso degli interessati, ove non ostino documentate ed imprescindibili esigenze di servizio.
7. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'art. 18, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-04-05;106#art-10