Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 12 set 1993
1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri TESINI, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 50
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