Art. 8
Titolo ICapo II

Art. 8

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In vigore dal 10 apr 1993
1. L'amministrazione o l'ente che riceve la domanda di opzione la trasmette senza indugio alla cassa o al fondo per il quale è avvenuta l'opzione, comunicando nel contempo la data dell'effettiva assunzione in servizio del dipendente trasferito; ne invia, inoltre, copia, conforme all'originale trasmessa, alla gestione pensionistica cui il predetto dipendente era stato già iscritto ai sensi del comma 1 dell'. 2. La cassa o fondo di cui al comma 1, verificata la tempestività della domanda di opzione, ne dà sollecita comunicazione all'amministrazioneo all'ente datore di lavoro ed alla gestione pensionistica cui l'interessato era stato iscritto ai sensi del comma 1 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-8