Titolo I›Capo II
Art. 6
6 / 19In vigore dal 10 apr 1993
1. L'esercizio della facoltà di opzione, di cui alle disposizioni precedenti, fa venir meno, con effetto dalla decorrenza originaria, l'iscrizione al regime pensionistico dell'amministrazione o ente di destinazione.
2. Nel caso di esercizio della facoltà di opzione per il mantenimento della precedente posizione assicurativa, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità ed ai fini della determinazione del relativo ammontare, si applicano le norme del regime pensionistico per il quale l'opzione è stata esercitata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-6