Art. 16
Titolo II

Art. 16

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In vigore dal 10 apr 1993
1. All'atto della definitiva cessazione dal servizio, all'interessato compete l'eventuale eccedenza tra l'importo del trattamento calcolato all'atto del trasferimento e quello determinato sulla base della complessiva anzianità computata ai sensi dell', comma 4, della legge n. 554 del 1988.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-16