Art. 1
Titolo ICapo I

Art. 1

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In vigore dal 10 apr 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93; Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, ed in particolare l', comma 5; Visto l', comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: . 1. I dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, salvo che non esercitano la facoltà di opzione di cui all', sono iscritti di ufficio al regime pensionistico dell'amministrazione od ente di destinazione, secondo le norme del rispettivo ordinamento, con decorrenza dalla data di effettivo servizio presso l'amministrazione od ente medesimo. 2. Il personale di cui al comma 1, come pure i relativi aventi causa nel caso di decesso del titolare, hanno titolo alla liquidazione del trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, all'atto dell'insorgenza del diritto, presso la gestione di nuova iscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-22;104#art-1