Art. 8
8 / 12Commissioni istruttorie
In vigore dal 30 mag 1993
1. Il Comitato, qualora ne ravvisi la necessità, può costituire, nel proprio ambito, una o più commissioni per l'espletamento di attività istruttorie connesse ai compiti previsti dall'art. 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, nonché nominare relatori su determi- nate questioni per riferirne al Comitato stesso.
2. Le commissioni debbono essere istituite tenuto conto delle categorie rappresentate nel Comitato.
3. Le commissioni incaricate dell'espletamento dei compiti istruttori in ordine all'attività del Comitato, di cui al citato art. 15, comma 1, lettera a), devono osservare la procedura prevista dall', comma 5, del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-20;164#art-8