Art. 30 · Trasferimento e relativo trattamento economico

Art. 30

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Trasferimento e relativo trattamento economico

In vigore dal 9 mar 1993
1. Il personale dirigente può essere destinato ad altra sede e/o a funzioni diverse, comunque proprie della qualifica posseduta, che comportino trasferimento ad altra sede di lavoro, sull'intero territorio nazionale. 2. Il trasferimento del personale dirigente può essere disposto dal consiglio di amministrazione, sentito il parere di una apposita commissione paritetica, nei seguenti casi: a) per comprovate esigenze di servizio e per ragioni tecniche, organizzative e produttive; b) a domanda dell'interessato, valutate le esigenze di servizio ed ove non ostino ragioni tecniche, organizzattive e produttive. 3. La commissione paritetica, di cui al comma 2, sarà così composta: a) in rappresentanza dell'Azienda: il presidente del consiglio di amministrazione che la presiede o suo delegato; due consiglieri di amministrazione designati dal consiglio stesso; il direttore generale; b) in rappresentanza del personale dirigente: quattro membri designati dall'organizzazione sindacale del personale dirigente. 4. La commissione dovrà esprimere il proprio motivato parere osservando i seguenti criteri: a) esame dei requisiti professionali posseduti e curriculum di servizio; b) anzianità di servizio nella qualifica ed anzianità complessiva; c) età e condizioni familiari. 5. La commissione decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 6. Il trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso non inferiore a trenta giorni di calendario. 7. All'unità dirigenziale trasferita, anche a seguito di variazioni di qualifica, da una ad un'altra sede di servizio e ove il trasferimento obblighi l'interessato ad un cambiamento di residenza, sarà corrisposto: a) il rimborso di tutte le spese di viaggio e trasporto masserizie sostenute e documentate in relazione al materiale spostamento suo e del nucleo familiare; b) l'eventuale maggiore spesa effettivamente sostenuta per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di origine, per un periodo da stabilirsi direttamente tra le parti e comunque non inferiore a 6 mesi e non superiore ai 10 mesi; nel caso di alloggio di proprietà nella sede di origine l'eventuale differenza dei valori va calcolata tra l'ammontare della spesa per l'alloggio nella sede di destinazione e quello per l'alloggio nella sede di provenienza; c) un'indennità una tantum, pari a quattro mensilità dello stipendio minimo tabellare, e dell'indennità di adeguamento al costo della vita se il dirigente ha carichi di famiglia, e pari a due mensilità dello stipendio tabellare e dell'indennità di adeguamento al costo della vita se il dirigente non ha carichi di famiglia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-30